
Attualità
Nomina Consiglio Fondazione Petruzzelli, le precisazioni della Regione Puglia su Emiliano
Era stato richiesto intervento Anac
Bari - giovedì 24 luglio 2025
9.51
Sta facendo molto discutere in queste ore la decisione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di auto-nominarsi componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica del Teatro Petruzzelli e dei Teatri di Bari. Un organo di controllo sui vertici, tanto che dal Ministero della Cultura era scattata la segnalazione, accolta dall'Associazione Nazionale Anti-Corruzione.
Nelle scorse ore è però arrivata una precisazione da parte della Regione Puglia che riportiamo integralmente:
«Il segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri dichiara che: "Il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, ha chiesto approfondimenti sul decreto di nomina (a titolo gratuito) del Presidente Emiliano in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. In particolare, il Ministero ha chiesto alla Fondazione di approfondire, anche per il tramite dell'organismo di vigilanza interno, gli elementi relativi all'assenza di eventuali profili di incompatibilità/inconferibilitàalla luce del d.lgs. 39/2013. La comunicazione è stata trasmessa anche all'Anac per eventuali valutazioni di competenza ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Regione Puglia, per le verifiche in merito a eventuali profili di conflitto di interesse.
In merito all'applicazione degli articoli 7 e 13 del d.lgs. 39 si fa rilevare la non applicazione al caso di specie. Infatti, ai sensi dell'art. 7 "a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti (...) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale". Ai sensi dell'art. 13 "gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili (...) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 39 per "incarichi di amministratore di enti pubblici e privati in controllo pubblico" si intendono gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili..". In base allo statuto della fondazione (art. 21, co. 2) l'unico organo di gestione della fondazione è il Sovrintendente. Pertanto, si ritengono non applicabili al caso di specie i predetti articoli 7 e 13 del d.lgs 39.".
Il presidente Emiliano già nei giorni scorsi aveva spiegato che questa nomina a titolo gratuito è temporanea, arrivando a pochi mesi dalla scadenza del mandato. Questo per consentire al suo successore di nominare liberamente chi riterrà senza bloccare quel ruolo per i prossimi cinque anni».
Nelle scorse ore è però arrivata una precisazione da parte della Regione Puglia che riportiamo integralmente:
«Il segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri dichiara che: "Il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, ha chiesto approfondimenti sul decreto di nomina (a titolo gratuito) del Presidente Emiliano in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. In particolare, il Ministero ha chiesto alla Fondazione di approfondire, anche per il tramite dell'organismo di vigilanza interno, gli elementi relativi all'assenza di eventuali profili di incompatibilità/inconferibilitàalla luce del d.lgs. 39/2013. La comunicazione è stata trasmessa anche all'Anac per eventuali valutazioni di competenza ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Regione Puglia, per le verifiche in merito a eventuali profili di conflitto di interesse.
In merito all'applicazione degli articoli 7 e 13 del d.lgs. 39 si fa rilevare la non applicazione al caso di specie. Infatti, ai sensi dell'art. 7 "a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti (...) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale". Ai sensi dell'art. 13 "gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili (...) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 39 per "incarichi di amministratore di enti pubblici e privati in controllo pubblico" si intendono gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili..". In base allo statuto della fondazione (art. 21, co. 2) l'unico organo di gestione della fondazione è il Sovrintendente. Pertanto, si ritengono non applicabili al caso di specie i predetti articoli 7 e 13 del d.lgs 39.".
Il presidente Emiliano già nei giorni scorsi aveva spiegato che questa nomina a titolo gratuito è temporanea, arrivando a pochi mesi dalla scadenza del mandato. Questo per consentire al suo successore di nominare liberamente chi riterrà senza bloccare quel ruolo per i prossimi cinque anni».