
Cronaca
Bari, perquisizioni in due società sportive: la Procura indaga su false comunicazioni sociali
L'attività è finalizzata al rinvenimento di documentazione utile alle indagini su bilanci e cessione di un calciatore
Bari - martedì 7 luglio 2026
9.57 Comunicato Stampa
Nella mattinata odierna, nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari, stanno dando esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi di due società sportive.
In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, le ipotesi poste a fondamento del provvedimento riguardano le false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 di una delle due società con sede a Bari) nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata, ai sensi dell'art. 38 del CCI, per l'insolvenza della medesima società sportiva.
Il provvedimento scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), risulta gravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio.
L'attività è finalizzata al rinvenimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesa anche a tre Direttori Sportivi e un Procuratore di calcio, allo stato non indagati, intervenuti, a diverso titolo, nella cessione di un calciatore tra le due società correlate per la quale, nel bilancio della società barese si ritiene, in ipotesi di accusa, siano stati esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società.
In particolare, quest'ultima dopo aver acquistato il cartellino del calciatore, per il quale aveva riconosciuto alla cedente premi connessi all'eventuale valore di rivendita, lo vendeva, a sua volta alla correlata, in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore. Plusvalore che si concretizzava in capo alla correlata che lo vendeva all'esito di un percorso di valorizzazione sportiva che la cedente, già in disseto, avrebbe potuto parimenti porre in essere.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti hanno natura provvisoria. Il provvedimento è fondato sulle risultanze sinora acquisite dalle quali emerge la necessità di procedere a più approfonditi e mirati riscontri finalizzati all'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi in ordine alle ipotizzate condotte, e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e chiedere il riesame del provvedimento nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tener distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art.5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo del provvedimento fino a conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza.
In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, le ipotesi poste a fondamento del provvedimento riguardano le false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 di una delle due società con sede a Bari) nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata, ai sensi dell'art. 38 del CCI, per l'insolvenza della medesima società sportiva.
Il provvedimento scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), risulta gravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio.
L'attività è finalizzata al rinvenimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesa anche a tre Direttori Sportivi e un Procuratore di calcio, allo stato non indagati, intervenuti, a diverso titolo, nella cessione di un calciatore tra le due società correlate per la quale, nel bilancio della società barese si ritiene, in ipotesi di accusa, siano stati esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società.
In particolare, quest'ultima dopo aver acquistato il cartellino del calciatore, per il quale aveva riconosciuto alla cedente premi connessi all'eventuale valore di rivendita, lo vendeva, a sua volta alla correlata, in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore. Plusvalore che si concretizzava in capo alla correlata che lo vendeva all'esito di un percorso di valorizzazione sportiva che la cedente, già in disseto, avrebbe potuto parimenti porre in essere.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti hanno natura provvisoria. Il provvedimento è fondato sulle risultanze sinora acquisite dalle quali emerge la necessità di procedere a più approfonditi e mirati riscontri finalizzati all'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi in ordine alle ipotizzate condotte, e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e chiedere il riesame del provvedimento nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tener distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art.5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo del provvedimento fino a conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza.
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