
Cronaca
Aggressione al Parco Rossani, custodia cautelare per una donna indagata
La vittima ha riportato ferite al volto a causa delle percosse subite ad opera di 4 donne
Bari - lunedì 3 agosto 2026
9.27 Comunicato Stampa
Bari, eseguita ordinanza di custodia cautelare a conclusione di una complessa attività di polizia giudiziaria svolta dalla Polizia Locale. La Polizia Locale di Bari comunica che il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria ha dato esecuzione, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, a un'Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Memoli Angela, ritenuta responsabile dei fatti verificatisi il 23 luglio 2026 presso il Parco Rossani di Bari in relazione all'aggressione per futili motivi perpetratasi ai danni di D'ELIA Giuditta, l'universitaria studente di filosofia che ha riportato gravi lesioni al volto a causa delle percosse subite ad opera di 4 donne.
L'esecuzione del provvedimento cautelare rappresenta l'esito di una intensa e articolata attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Bari, sviluppata immediatamente dopo i fatti oggetto di indagine. Attraverso un meticoloso lavoro di raccolta degli elementi probatori, acquisizione di testimonianze, analisi della documentazione disponibile e ricostruzione puntuale della dinamica degli eventi, gli operatori sono riusciti a fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro investigativo completo e dettagliato.
La pronta emissione del provvedimento cautelare costituisce una risposta concreta ed efficace alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini e conferma l'efficacia della collaborazione tra forze di polizia e magistratura.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza: Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti. Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
Avvertenza sull'interesse pubblico: le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l'altro, in funzione: dell'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo; dell'interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l'esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti; dell'interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.
L'esecuzione del provvedimento cautelare rappresenta l'esito di una intensa e articolata attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Bari, sviluppata immediatamente dopo i fatti oggetto di indagine. Attraverso un meticoloso lavoro di raccolta degli elementi probatori, acquisizione di testimonianze, analisi della documentazione disponibile e ricostruzione puntuale della dinamica degli eventi, gli operatori sono riusciti a fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro investigativo completo e dettagliato.
La pronta emissione del provvedimento cautelare costituisce una risposta concreta ed efficace alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini e conferma l'efficacia della collaborazione tra forze di polizia e magistratura.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza: Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti. Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
Avvertenza sull'interesse pubblico: le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l'altro, in funzione: dell'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo; dell'interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l'esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti; dell'interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.

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