
Cronaca
Bari, sequestro preventivo per 4 indagati: contestati riciclaggio e peculato
Nel procedimento contestati anche associazione per delinquere, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori
Bari - giovedì 24 settembre 2026
9.54 Comunicato Stampa
In data 24 settembre 2026, nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso, su richiesta del Pubblico Ministero, un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 4 soggetti, indagati, a vario titolo, in relazione alle ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e peculato.
Il provvedimento, in corso di esecuzione da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bari:
- ha ad oggetto due rami d'azienda esercenti l'attività di sala slot/video slot e il canone d'affitto di un ramo d'azienda esercente l'attività di ristorazione;
- fa seguito alle attività espletate il 13 luglio u.s., esecutive di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 soggetti e reali per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro nei confronti di 79 soggetti, nel cui ambito sono state sottoposte a sequestro anche 13 sale Videolottery e 2 sale giochi.
Il contesto è quello delle investigazioni, coordinate da questo Ufficio giudiziario e operate dal Nucleo PEF Bari/G.I.C.O. con il supporto dello SCICO, che si sono focalizzate sull'ingerenza e la penetrazione della criminalità organizzata barese nel tessuto economico locale attraverso l'assunzione del controllo, diretto o indiretto, di numerose imprese attive nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento, successivamente utilizzate per il riciclaggio di proventi illeciti.
In particolare - secondo l'impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. del Tribunale barese (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) - gli accertamenti svolti avrebbero consentito di ricostruire l'operatività di un "gruppo societario" riconducibile a un noto imprenditore locale affiliato a uno storico clan barese che, sfruttando la sua fama criminale e godendo, a seguito di elargizione di cospicui corrispettivi mensili, della compiacenza di altri clan, aveva instaurato un regime di sostanziale monopolio nel settore dei giochi e delle scommesse.
Nel corso delle precedenti operazioni esecutive e dei successivi approfondimenti è emersa l'esistenza di ulteriori beni e utilità economiche riconducibili a due strutture societarie, non attinti dalla misura originaria, ma ritenuti, in ipotesi d'accusa, facenti parte del medesimo assetto organizzativo e patrimoniale.
Si tratta, in primo luogo, di 2 sale slot/video slot, site in Bari, acquisite dalla prima delle due società in date immediatamente successive alla precedente richiesta di misura cautelare e destinate allo svolgimento della medesima attività economica delle sale già sequestrate.
In secondo luogo, di un canone di locazione derivante da un'attività di ristorazione, incassato dalla seconda società, attualmente privo di vincoli, attraverso cui quest'ultima ha conservato la disponibilità di risorse finanziarie riconducibili al compendio già sotto sequestro e alla medesima organizzazione imprenditoriale ritenuta strumentale allo svolgimento di attività illecite.
Gli esiti dell'attività d'indagine costituiscono una significativa testimonianza dell'impegno profuso da questa Procura della Repubblica - in stretta sinergia con la Guardia di Finanza - nell'azione di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale sano, nonché alla quotidiana lotta alle insidiose condotte di riciclaggio di proventi illeciti che alterano la leale concorrenza, provocano effetti distorsivi sul mercato ed inquinano il sistema economico e finanziario.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.
Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti. Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza. Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
Il provvedimento, in corso di esecuzione da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bari:
- ha ad oggetto due rami d'azienda esercenti l'attività di sala slot/video slot e il canone d'affitto di un ramo d'azienda esercente l'attività di ristorazione;
- fa seguito alle attività espletate il 13 luglio u.s., esecutive di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 soggetti e reali per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro nei confronti di 79 soggetti, nel cui ambito sono state sottoposte a sequestro anche 13 sale Videolottery e 2 sale giochi.
Il contesto è quello delle investigazioni, coordinate da questo Ufficio giudiziario e operate dal Nucleo PEF Bari/G.I.C.O. con il supporto dello SCICO, che si sono focalizzate sull'ingerenza e la penetrazione della criminalità organizzata barese nel tessuto economico locale attraverso l'assunzione del controllo, diretto o indiretto, di numerose imprese attive nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento, successivamente utilizzate per il riciclaggio di proventi illeciti.
In particolare - secondo l'impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. del Tribunale barese (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) - gli accertamenti svolti avrebbero consentito di ricostruire l'operatività di un "gruppo societario" riconducibile a un noto imprenditore locale affiliato a uno storico clan barese che, sfruttando la sua fama criminale e godendo, a seguito di elargizione di cospicui corrispettivi mensili, della compiacenza di altri clan, aveva instaurato un regime di sostanziale monopolio nel settore dei giochi e delle scommesse.
Nel corso delle precedenti operazioni esecutive e dei successivi approfondimenti è emersa l'esistenza di ulteriori beni e utilità economiche riconducibili a due strutture societarie, non attinti dalla misura originaria, ma ritenuti, in ipotesi d'accusa, facenti parte del medesimo assetto organizzativo e patrimoniale.
Si tratta, in primo luogo, di 2 sale slot/video slot, site in Bari, acquisite dalla prima delle due società in date immediatamente successive alla precedente richiesta di misura cautelare e destinate allo svolgimento della medesima attività economica delle sale già sequestrate.
In secondo luogo, di un canone di locazione derivante da un'attività di ristorazione, incassato dalla seconda società, attualmente privo di vincoli, attraverso cui quest'ultima ha conservato la disponibilità di risorse finanziarie riconducibili al compendio già sotto sequestro e alla medesima organizzazione imprenditoriale ritenuta strumentale allo svolgimento di attività illecite.
Gli esiti dell'attività d'indagine costituiscono una significativa testimonianza dell'impegno profuso da questa Procura della Repubblica - in stretta sinergia con la Guardia di Finanza - nell'azione di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale sano, nonché alla quotidiana lotta alle insidiose condotte di riciclaggio di proventi illeciti che alterano la leale concorrenza, provocano effetti distorsivi sul mercato ed inquinano il sistema economico e finanziario.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.
Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti. Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza. Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.




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