Rete del lavoro agricolo di qualità, in Puglia solo 973 imprese iscritte

La denuncia della Uila, che ha stimato 76.245 aziende attive nel settore sul territorio regionale

giovedì 23 luglio 2020
Solo l'1,27% delle aziende agricole attive in Puglia è iscritta alla rete del lavoro agricolo di qualità che coinvolge le associazioni di categoria, i sindacati, l'Inps, l'Inal e la Prefettura. A dirlo è la Uila Puglia che ha conteggiato le 76.245 le imprese agricole attive presenti nel registro delle imprese nel 2019 in Puglia: di queste solo 973 aderiscono alla rete istituita presso l'INPS al fine di selezionare aziende agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

«I dati delle aziende iscritte alla rete vanno interpretati perché sono la punta di un iceberg: ci indicano che qualcosa non sta andando nel verso giusto – afferma Pietro Buongiorno, Segretario Generale Uila Puglia – a Lecce aderiscono alla Sezione Territoriale solo 2 imprese, mentre Bari ne conta quasi 700. Una discrasia di numeri importante che va analizzata. Foggia ha 226 iscrizioni, Taranto 57, mentre la BAT 8 e Brindisi 3. Le aziende che hanno i requisiti sono molte di più».

Il sindacato ricorda che possono accedere alla rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole, in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati.

«Ritengo – continua Buongiorno – che le responsabilità vadano condivise con tutti gli attori che siedono al tavolo. Le associazioni datoriali sicuramente rivestono un ruolo rilevante nel dare impulso a questa Rete con un'adesione massiva delle imprese iscritte, ma anche le Istituzioni latitano e segno tangibile è la lentezza con cui vengono riunite le Sezioni Territoriali. Tuttavia a fare preoccupare sono i risultati raggiunti dai tavoli di concertazione che dovrebbero dare risposte a questioni legate alla gestione dei trasporti dei braccianti, all'intermediazione della domanda e offerta di lavoro, alla sicurezza sul posto di lavoro ed ai controlli sull'applicazione piena dei contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali».