Bari, scatta l’obbligo della bottiglietta d’acqua per i proprietari di cani: multe fino a 300 euro
L'ordinanza è scaturita a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini in merito ai disagi provocati dai cattivi odori
martedì 23 giugno 2026
14.55
È stata pubblicata questa mattina sull'Albo pretorio comunale l'ordinanza a firma del sindaco che obbliga tutti i possessori di cani di munirsi di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da utilizzare, durante la passeggiata degli animali, in corrispondenza delle deiezioni liquide, in modo da ripulire le superfici interessate.
Il provvedimento, che riguarda anche coloro che sono incaricati temporaneamente della custodia o della conduzione dei cani, è esteso a tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e alle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico.
L'ordinanza, inoltre, vieta in modo assoluto ai proprietari e ai conduttori dei cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.
La decisione, considerato anche il crescente numero di animali di affezione negli ultimi anni, è scaturita a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini in merito ai disagi provocati dai cattivi odori, e dai conseguenti timori legati a problemi di natura igienico-sanitaria, avvertiti nei pressi dei marciapiedi, delle superfici pavimentate e degli spazi pubblici destinati alla socializzazione.
Pertanto, l'ordinanza, in vigore da oggi e resterà valida fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica, intende l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, soprattutto in presenza di temperature elevate e scarse precipitazioni atmosferiche, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e migliorarne la fruibilità dei cittadini in assoluta sicurezza.
«Riteniamo che questa ordinanza nasca dal buon senso, dalla necessità di porre rimedio a un'abitudine spiacevole e dalla volontà di preservare nel migliore dei modi gli spazi pubblici, anche a tutela della salute di bambini e adulti - commenta la consigliera delegata alla Tutela e benessere degli animali Silvia Russo Frattasi -. Soprattutto d'estate, i cattivi odori, avvertiti spesso anche a ridosso dei portoni delle nostre abitazioni, sono davvero insopportabili, pregiudicando la stessa fruibilità di alcune aree pubbliche da parte di molti cittadini. Per questo abbiamo voluto istituire una regola facile da seguire e, allo stesso tempo, molto chiara, in grado di aiutare tutti a migliorare il nostro contesto urbano ed elevare il senso civico di tutti. In fondo basta una semplice bottiglietta per compiere un gesto rispettoso nei confronti delle persone e dell'ambiente circostante».
L'ordinanza dispone anche che i proprietari e i conduttori dei cani debbano accertarsi che l'acqua utilizzata non provochi pregiudizio agli utenti della strada, ad esempio rendendo scivoloso la pavimentazione.
Gli obblighi previsti ovviamente non si applicano alle persone non vedenti accompagnate da cani guida e a persone con disabilità impossibilitate a ripulire la superficie.
I trasgressori dell'ordinanza sono passibili di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, che va da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro: resta a loro carico il ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento, che riguarda anche coloro che sono incaricati temporaneamente della custodia o della conduzione dei cani, è esteso a tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e alle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico.
L'ordinanza, inoltre, vieta in modo assoluto ai proprietari e ai conduttori dei cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.
La decisione, considerato anche il crescente numero di animali di affezione negli ultimi anni, è scaturita a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini in merito ai disagi provocati dai cattivi odori, e dai conseguenti timori legati a problemi di natura igienico-sanitaria, avvertiti nei pressi dei marciapiedi, delle superfici pavimentate e degli spazi pubblici destinati alla socializzazione.
Pertanto, l'ordinanza, in vigore da oggi e resterà valida fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica, intende l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, soprattutto in presenza di temperature elevate e scarse precipitazioni atmosferiche, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e migliorarne la fruibilità dei cittadini in assoluta sicurezza.
«Riteniamo che questa ordinanza nasca dal buon senso, dalla necessità di porre rimedio a un'abitudine spiacevole e dalla volontà di preservare nel migliore dei modi gli spazi pubblici, anche a tutela della salute di bambini e adulti - commenta la consigliera delegata alla Tutela e benessere degli animali Silvia Russo Frattasi -. Soprattutto d'estate, i cattivi odori, avvertiti spesso anche a ridosso dei portoni delle nostre abitazioni, sono davvero insopportabili, pregiudicando la stessa fruibilità di alcune aree pubbliche da parte di molti cittadini. Per questo abbiamo voluto istituire una regola facile da seguire e, allo stesso tempo, molto chiara, in grado di aiutare tutti a migliorare il nostro contesto urbano ed elevare il senso civico di tutti. In fondo basta una semplice bottiglietta per compiere un gesto rispettoso nei confronti delle persone e dell'ambiente circostante».
L'ordinanza dispone anche che i proprietari e i conduttori dei cani debbano accertarsi che l'acqua utilizzata non provochi pregiudizio agli utenti della strada, ad esempio rendendo scivoloso la pavimentazione.
Gli obblighi previsti ovviamente non si applicano alle persone non vedenti accompagnate da cani guida e a persone con disabilità impossibilitate a ripulire la superficie.
I trasgressori dell'ordinanza sono passibili di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, che va da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro: resta a loro carico il ripristino dello stato dei luoghi.