Carbonara, sequestrata un'area di 670 metri adibita a deposito incontrollato di rifiuti
Una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria
martedì 4 agosto 2026
10.23
Sequestrata nella zona compresa nel Municipio 4, Carbonara, un'area di complessivi 670 mq ove risultava realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da manutenzioni edili. Sull'area sono stati rinvenuti e depositati decine di bidoni in metallo contenenti residui di adesivo bicomponente e solventi, cumuli di materiale rinveniente da demolizioni edili, pedane in legno fuori uso, ingombranti e 130 "big bag" contenenti materiale sabbioso e gommoso destinato allo smaltimento, oltre a bustoni contenenti plastiche, cartoni, vetro e pneumatici fuori uso.
Il predetto deposito fuori dal luogo di produzione non rispettava le norme tecniche inerenti il deposito temporaneo dei rifiuti, in quanto non separati per tipologia, non contenuti all'interno di contenitori omologati riportanti il codice EER; non è stato prodotto alcun certificato di analisi dei rifiuti depositati o eventuali FIR inerenti rifiuti smaltiti in precedenza, né le parti interessate dalle indagini, hanno riferito circa la destinazione finale dei rifiuti depositati sull'area sottoposta a sequestro.
Una persona è stata al momento segnalata all'autorità giudiziaria per il reato ex art.251 comma 1 del Testo Unico Ambientale per il deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare del sequestro giudiziario, ha natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, del provvedimento cautelare posto al vaglio dell'autorità giudiziaria, e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza.
Il predetto deposito fuori dal luogo di produzione non rispettava le norme tecniche inerenti il deposito temporaneo dei rifiuti, in quanto non separati per tipologia, non contenuti all'interno di contenitori omologati riportanti il codice EER; non è stato prodotto alcun certificato di analisi dei rifiuti depositati o eventuali FIR inerenti rifiuti smaltiti in precedenza, né le parti interessate dalle indagini, hanno riferito circa la destinazione finale dei rifiuti depositati sull'area sottoposta a sequestro.
Una persona è stata al momento segnalata all'autorità giudiziaria per il reato ex art.251 comma 1 del Testo Unico Ambientale per il deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare del sequestro giudiziario, ha natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, del provvedimento cautelare posto al vaglio dell'autorità giudiziaria, e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza.